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Con l'entrata in vigore della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" viene richiesta la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici. L'art. 3 comma 7 della citata norma impone gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Gli estremi di tali conti devono essere comunicati alle stazioni appaltanti, che li dovranno utilizzare in via esclusiva per i pagamenti, da effettuarsi con bonifico bancario o postale o con qualsiasi altro mezzo tracciabile(A/C-RIBA..). Viene vietato ogni pagamento in contanti. Per agevolare la comunicazione degli estremi del c/c dedicato, si veda l' allegata matrice.
Precisazioni per tutti gli appalti di carattere edile
Di seguito si riportano gli schemi di clausola da inserire nei contratti di subappalto e/o tra subappaltatore e propri subcontraenti.
Ultimo aggiornamento: Sept. 8, 2017, 9:48 a.m.