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Contrattualistica

A) La cauzione definitiva
La cauzione definitiva a garanzia della regolare esecuzione del contratto, nella misura indicata negli atti di gara e nella lettera di aggiudicazione, può essere prestata mediante:
1. polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi di legge.
2. fideiussione bancaria rilasciata da un Istituto bancario a ciò autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993 n.385, da redigersi nelle forme di legge. (Atto da consegnare all’Ufficio Contratti Provinciale);
3. fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 30 della L.109/94 come modificato dall’art.145, comma 50, della L.388/00;
4. assegno circolare non trasferibile intestato ad Azienda Casa Emilia Romagna ACER Ferrara
5. versamento o bonifico bancario da effettuare ai sensi dell’art. 221, comma 2, D.Lgs. 267/00 presso il gestore del servizio di cassa per l’ACER : CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA – C.so Giovecca n.65 – ABI 6155, CAB 13015
6. in numerario o in titoli dello Stato (art.100 DPR 554/99 Regolamento della legge Merloni), al corso del giorno del deposito, da consegnare al suddetto istituto di credito, il quale è autorizzato a trattenere i titoli in custodia a disposizione di questa Amministrazione cui dovrà trasmettere la polizza relativa e la distinta dei titoli versati.

Per i contratti di servizi e forniture la cauzione definitiva è di regola fissata al 5% ed è comunque indicata nella documentazione di gara.

Per i lavori pubblici:
- la cauzione definitiva è fissata al 10% dell’importo contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (vedi in tal senso l’art.113 D. Lgs. 163/2006);
- la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici dodici mesi dalla dati di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- per le imprese in possesso di sistema di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000 oppure di elementi significativi e correlati del suddetto sistema, la cauzione è ridotta del 50 per cento (art. 40, comma 7 D.lgs. 163/2006 e Determinazione Autorità LL.PP. 44/2000).





B) Altre coperture assicurative
L’esecutore di lavori pubblici è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (Art. 129 D. lgs. 163/2006).

Il Regolamento (art. 103 DPR 554/99) precisa che la polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di Euro.
La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

Infine, per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici (D.M. LL.PP. 1/12/2000), l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 129, comma 2 D.lgs. 163/2006 e art.104 DPR 554/99).
L’importo suddetto è pari al controvalore in euro di 10 milioni di DSP, che equivalgono a Euro 12.484.056=.






C)Piani di sicurezza (D.Lgs. 494/96)

L’art. 131 D. lgs. 163/2006, fissa vari obblighi in materia di piani di sicurezza:
· Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:
 


  • a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi siano stati predisposti dal committente ai sensi del D.LGS. 494/96;
     
  • b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi NON siano stati predisposti dal committente, in quanto trattasi di cantiere non soggetto alle prescrizioni del D.LGS: 494/96;
     
  • c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani predisposti dal committente ai sensi del D.LGS. 494/96, OVVERO da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b).
     


Gli oneri stimati derivanti dall’esecuzione dei suddetti Piani SONO EVIDENZIATI NEI BANDI DI GARA E NON SONO SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.


D) Diritti di segreteria
tabella_diritti_segreteria.pdf