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Antimafia, Gap, Subappalto

a) ANTIMAFIA

Il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 disciplina l’accertamento dell’insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31/5/65, n.575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.Lgs. 8/9/94, n. 490.
Vedi anche la Circolare applicativa diramata dal ministero dell’Interno del gennaio 1999.

Il controllo si riferisce sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 deve riferirsi, oltre che all’interessato, ai seguenti soggetti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 252/98:


  1. alle società;
  2. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art.2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  3. per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile,m a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  4. per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
  5. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
  6. per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

 


    La documentazione antimafia non è richiesta:
  1. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione e erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  2. per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire (Euro 154.937,07) IVA ESCLUSA.


N.B.: Altri casi di esclusione sono previsti dall’art.1, comma 2, del D.P.R. 252/98.

La documentazione antimafia non è richiesta per contratti e subappalti di importo non superiore a Euro 154.937,07. Per i contratti superiori a tale importo e fino alle soglie di cui si dirà appresso, la ditta deve presentare, possibilmente già in sede di gara, un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio recante l’apposita dicitura antimafia prevista dagli artt. 6 e seguenti del D.P.R. 252/98 (tale certificato ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio).
La ditta interessata, in alternativa, può anche presentare una "comunicazione scritta della Prefettura" (art. 2 D.P.R. 252/98) anche in copia autentica, in corso di validità (6 mesi dalla data del rilascio), anche conseguita per altro procedimento.
Qualora la ditta non possa produrre la documentazione di cui sopra, l’Amministrazione procederà all’accertamento antimafia mediante richiesta nominativa di Comunicazione alla Prefettura competente (art. 3 D.P.R, 252/98).

INFORMAZIONI DEL PREFETTO


    Per i contratti il cui valore sia:
  1. pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati.
    (Le soglie U.E. sono le seguenti: appalti di lavori pubblici, 5 milioni di DSP (Diritti Speciali di Prelievo) = Euro 6.242,028; appalti di servizi e forniture, 200 mila DSP = Euro 249.681).
  2. superiore a Euro 154.937,07 per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  3. superiore a Euro 154.937.07 per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.


Prima di procedere alla relativa stipula, vanno acquisite le "Informazioni del Prefetto", con le modalità di cui, all’art.10 D.P.R. 252/98.
La richiesta di informazioni al Prefetto potrà essere inoltrata dall’Amministrazione o dalla Ditta interessata e dovrà essere corredata da Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A., munito di apposita dicitura antimafia ovvero da dichiarazione del legale rappresentante della ditta recante le medesime indicazioni (art.10, commi 3 e 4, D.P.R. 252/98).
Oltre al suddetto certificato della C.C.I.A.A., la richiesta di informazioni al Prefetto và completata anche con l’indicazione degli estremi del Direttore Tecnico dell’impresa e dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione.



b) MODELLO GAP e DPCM n. 187/1991


MODELLO GAP (Art.2 legge 12/10/1982 n, 726 e legge 30/12/1991 n.410
Quando il valore del contratto, IVA esclusa, è superiore a Euro 51.645,69 e riguarda lavori pubblici, servizi o forniture, l’impresa aggiudicataria deve trasmettere all’ACER il Modello G.A.P., inviato con la lettera di aggiudicazione, compilato nella parte riservata all’impresa aggiudicataria, e timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante nell’ultima pagina e negli eventuali fogli intermedi aggiunti.
IL MODELLO GAP SUBAPPALTATORI va invece presentato, a prescindere dall’importo del subappalto, in tutti i casi in cui è già stato presentato il Modello GAP e il contratto principale e,quindi, quando quest’ultimo è di importo superiore a Euro 51.645,69.

In particolare si sottolinea che ai campi del modello:


  • denominazione e ragione sociale: va specificato se trattasi di consorzio o di raggruppamenti temporanei di imprese;
  • capitale sociale: si desume dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (ove previsto) ed in particolare dallo "Stato patrimoniale".
  • volume d’affari: si desume dall’ultima dichiarazione IVA presentata;
  • qualifica del titolare o legale rappresentante: va precisato se trattasi del titolare di ditta individuale, dell’amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione;
  • altre cariche sociali: vanno specificati, come per il legale rappresentante, gli eventuali membri del consiglio di amministrazione e del collegio, ove presente.

    Sempre in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, il D.P.C.M., 11 Maggio 1991, n.187 prevede che determinate imprese, aggiudicatarie o concessionarie o subappaltatrici di OPERE PUBBLICHE, comunichino la propria situazione societaria prima della stipula del contratto o in caso di fusioni e trasformazioni societarie.

    Sono tenute all’obbligo:
  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata;
  • le società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

    La Comunicazione, in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, deve indicare:
  • la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitatoli voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
  • l’insussistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria.


Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione e all’esecuzione dell’opera.

Le imprese ed i consorzi cono tenuti alla conservazione, per un periodo di 5 anni dal collaudo dell’opera, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

c) SUBAPPALTO

La materia del subappalto di opere pubbliche, è regolata dall’art. 118 D.lgs. n°. 163/2006 e s.m.i.


Sul tema si è anche pronunciata l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, in particolare con le Determinazioni N.6/2003 del 27/2/2003 e N. 8/2003 del 26/3/2003 alle quali si rinvia.

Le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere presentate utilizzando i modelli rinvenibili nello spazio "MODULISTICA"